Offerte agente di commercio
Quali sono i settori più prolifici per un agente di commercio?cos’è il patto di non concorrenza? Quanto dura un contratto e quando avviene il suo scioglimento?
Digitando in un motore di ricerca “offerte agente di commercio”, dopo qualche istante appaiono innumerevoli annunci, pubblicati nei più noti siti specializzati, riguardanti le proposte di lavoro da parte delle aziende rivolte ai venditori professionisti.
Chi rientra in questa categoria, ovvero è iscritto alla Fondazione Enasarco come agente di commercio, ed è alla ricerca di un nuovo mandato di agenzia, sa bene che digitando questa frase ha la probabilità di by-passare tutta una serie di annunci molto generici, inerenti la ricerca di un venditore, che non menzionano come requisito questa particolare qualifica.
Non tutti sanno che ci sono molte tipologie di inquadramento mediante le quali le aziende “si legano” ai propri venditori, sempre nell’ambito del libero professionismo, ma che pochissimi rispettano a tutti gli effetti i termini di legge, e sono:
- Il contratto di procacciamento di affari
- Il contratto di venditore porta a porta
- Il mandato di agenzia
Le offerte per gli agenti di commercio sono spesso evidenziate in modo tale per cui non ci possano essere dubbi di interpretazione: la ricerca è rivolta solo ed esclusivamente a loro.
Quando accettiamo un incarico di ricerca e selezione per un agente, la prima cosa che viene fatta è quella di pubblicare un annuncio rivolto espressamente a lui, evidenziando quali debbano essere i requisiti da possedere per rientrare nella rosa dei candidati, caratteristiche che non sono necessariamente scontate.
A titolo di esempio, una tipica lista di requisiti, tra i tanti, che viene indicata in un annuncio del tipo “offerte lavoro agente di commercio” può essere:
- almeno 2 anni di esperienza nel settore
- conoscenza del canale di riferimento
- serietà e determinazione
- voglia di crescere professionalmente
- predisposizione alla formazione
Tutte caratteristiche assolutamente non scontate quando si parla di agenti di commercio, tuttavia, è curioso notare come, in tanti annunci pubblicati dalle aziende, appaiano una serie di “richieste” assolutamente ridondanti, quali:
- automunito (si può andare magari in taxi dal cliente…)
- spirito imprenditoriale (più imprenditore di se stesso di un agente di commercio…)
- guadagni solo a provvigioni (se ci fosse un fisso, non sarebbe un agente…)
- agente plurimandatario con mandati non in concorrenza (per legge la cosa è scontata, soprattutto nella stessa zona…)
- capacità di vendita (difficile immaginare un agente senza queste capacità…)
- capacità di relazione con i clienti (se mancassero ad un agente sarebbe un problema…)
Questi “errori” non sono specifici di aziende di alcune particolari categorie, ma, al contrario, sono un pò generalizzati.
Quali sono i settori merceologici che, negli ultimi mesi, si sono rivelati più prolifici nella pubblicazione di annunci relativi a “offerte agenti di commercio”?
Abbiamo stilato una mini-classifica dei primi 5, relativamente all’anno 2015:
- ENERGIE RINNOVABILI 18%
- CONSULENZA SULLA SICUREZZA 15%
- MARKETING & ADVERTISING 15%
- INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (I.C.T.) 10%
- ILLUMINOTECNICA 10%
- BIO - EDILIZIA 8%
Questo evidenzia una cosa molto importante:
Tra gli skill di un professionista della vendita, sarà maggiormente richiesta una qualità che farà sempre più la differenza tra un venditore di successo ed uno mediocre, ovvero lo stile consulenziale (capacità di ascolto e spiccate doti di “problem solver”).
Durata e scioglimento del contratto di agenzia
Il contratto di Agenzia a tempo determinato deve riportare per iscritto la durata del rapporto e, per sua natura, si scioglie automaticamente al raggiungimento del termine, senza necessaria comunicazione della volontà delle parti in tal senso.
Tuttavia, la rottura anticipata è possibile:
- in presenza di concorde volontà di entrambe le parti
- per risoluzione ante tempus del rapporto a causa di
- inadempimento di non lieve importanza della controparte (artt.1453 e ss., C.C)
- impossibilità sopravvenuta (art .1463, C.c)
- eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 e ss.,C.c)
- per recesso unilaterale per giusta causa (art 2119, C.c)
Al di fuori di questi casi il recesso del contratto, effettuato da una delle due parti , è illegittimo e costituisce un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al relativo risarcimento del danno arrecato alla controparte.
Il contratto di Agenzia a tempo indeterminato può essere sciolto unilateralmente (Ad Nutum ) senza alcuna giustificazione, con l’unico obbligo di osservare il termine di preavviso minimo, previsto per legge o pattuito contrattualmente.
Patto di non concorrenza postcontrattuale
Sebbene la legge non preveda alcun vincolo o limitazione* per quanto concerne il periodo successivo allo scioglimento del rapporto di agenzia, risulta però evidente che l’agente avrebbe la possibilità di interferire con gli affari della casa mandante. Il proponente potrà quindi avere interesse a concordare, nell’ambito del contratto d’agenzia o successivamente, un patto di non concorrenza postcontrattuale, con il fine di limitare l’ambito di attività dell’agente.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità provvigionale calcolata secondo vari parametri (Legge n.422/2000, art.1751 bis, comma 2, C.c.)
Inoltre L’art. 1751 bis, comma 1 C.c., definisce i vincoli di tale patto ai fini della tutela dell’agente:
- Deve essere redatto in forma scritta
- Deve riguardare la medesima zona, i clienti ed il genere di beni o servizi previsti dal contratto di agenzia
- Ha durata massima di 2 anni
*(fatta eccezione per le norme in materia di concorrenza sleale, artt.2598 e ss. C.c., e di illecito extracontrattuale art. 2043 C.c.)
Quando si trova un annuncio come quello di “offerte agente di commercio” bisogna tener presente anche della formula contrattuale!